Art. 1

In vigore dal 24 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto. Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito. Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione. Il presidente dei suddetti istituti è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.
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