Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 27
In vigore dal 19 mag 1970
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto di istituire successivamente corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità e l'opportunità, oppure corsi complementari serali per gli odontotecnici sprovvisti di titolo di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-27