Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 25

In vigore dal 19 mag 1970
Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dalle norme di legge previste per tutte le scuole pubbliche statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-25

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Art. 25 Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo