Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 24

In vigore dal 19 mag 1970
In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto professionale rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia. L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e ottenuto la licenza, è trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviato, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione tramite provveditorato agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-24

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Art. 24 Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo