Art. 27
Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 27

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In vigore dal 19 mag 1970
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto di istituire successivamente corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità e l'opportunità, oppure corsi complementari serali per gli odontotecnici sprovvisti di titolo di studio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-27