Capo III

Art. 109

Concorsi per i posti delle carriere amministrative, d'ordine ed esecutiva

In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti di ammissione ai concorsi rispettivamente per titoli ed esami e per esami per i posti delle carriere d'ordine ed esecutiva sono stabiliti nei regolamenti organici. La commissione esaminatrice è uguale a quella prescritta per la carriera di concetto. Le prove di esame sono le seguenti: prova scritta: nozioni generali sulla organizzazione ospedaliera e nozioni di contabilità; prova pratica di dattilografia o di disegno ovvero altra prova pratica attinente al posto messo a concorso; prova orale: nozioni di archivistica e materie della prova scritta. Gli esami di concorso per i posti della carriera esecutiva comprendono le seguenti prove: prova scritta di cultura generale; prova orale sulle questioni attinenti al posto messo a concorso. Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: la commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: per la carriera d'ordine: titoli: punti 20; prova scritta: punti 30; prova pratica: punti 30; prova orale: punti 20. per la carriera esecutiva: prova scritta: punti 60; prova orale: punti 40.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-109

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