Capo III
Art. 106
Concorsi per titoli ed esami per il grado iniziale della carriera direttiva
In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami a posti iniziali della carriera direttiva amministrativa sono:
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente.
La commissione esaminatrice è composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un professore universitario di diritto amministrativo - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente;
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero e un direttore di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella degli ospedali dell'ente che bandisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate componenti;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta di diritto amministrativo;
prova scritta di diritto sanitario;
prova orale sulle materie delle prove scritte e sul diritto civile, penale e costituzionale.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
punti 20 per i titoli;
punti 80 per le prove d'esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
30 punti per la prima prova scritta;
30 punti per la seconda prova scritta;
20 punti per la prova orale.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-106