Capo III

Art. 105

Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica

In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di capo ripartizione tecnica sono i seguenti: diploma di laurea in ingegneria civile o architettura; abilitazione professionale e altri requisiti prescritti dai regolamenti. La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, con qualifica di ingegnere sanitario - componente; due ingegneri capi ospedalieri di ruolo, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componenti; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove d'esame sono le seguenti: prova scritta vertente su scienza delle costruzioni, strade e ponti, costruzioni idrauliche e acquedotti; urbanistica, edilizia civile e ospedaliera, topografia, organizzazione e funzionamento degli uffici tecnici degli enti ospedalieri; prova pratica consistente nella redazione di un progetto di massima; prova orale vertente sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione sui lavori pubblici, sulle espropriazioni per pubblica utilità. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 15 punti per la prova scritta; 15 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti per i titoli saranno ripartiti come segue: titoli di carriera: punti 40; titoli di studio, accademici, idoneità, titoli vari: punti 15; pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-105

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Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica (Art. 105 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo