Capo III

Art. 104

Concorsi per titoli ed esami per capo ripartizione e capo divisione amministrativa

In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di capo ripartizione e capo divisione amministrativa sono i seguenti: diploma di laurea in disciplina attinente al posto messo a concorso, indicata dai singoli regolamenti; anzianità di servizio con funzioni direttive presso enti ospedalieri. La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di materia attinente al posto messo a concorso - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente; il direttore amministrativo - componente; un funzionario di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso e con qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove di esame scritte e orali, comprendenti le materie messe a concorso, saranno stabilite dai singoli regolamenti tenendo presenti i criteri fissati per il posto di vice direttore amministrativo. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti come segue: 40 per i titoli; 60 per le prove di esame. I 60 punti per le prove di esame debbono essere così ripartiti: prima prova scritta: punti 20; seconda prova scritta: punti 20; prova orale: punti 20. I 40 punti per i titoli saranno ripartiti come per il posto di vice direttore amministrativo.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero." Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 2) che limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della L. 18 aprile 1975, n.148, per i concorsi di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, puo' essere stato prestato anche presso comuni, province o amministrazioni dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-104

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