Art. 3

In vigore dal 8 mag 1969
I professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati, in quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti ed i doveri dei primari, in quanto applicabili. Gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attività assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti ospedalieri. Restano salve le disposizioni degli ordinamenti universitari che regolano la sostituzione dei direttori di clinica in caso di loro assenza o di impedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;129#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo