Art. 1
In vigore dal 8 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
Visto l'art. 40 della legge suddetta, riguardante la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; - Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
.
L'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere adeguato all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere una organizzazione analoga a quella dei corrispondenti servizi ospedalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;129#art-1