Art. 1

In vigore dal 8 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera; Visto l'art. 40 della legge suddetta, riguardante la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura; Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; - Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; . L'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere adeguato all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere una organizzazione analoga a quella dei corrispondenti servizi ospedalieri.
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