Art. 2

In vigore dal 8 mag 1969
Le norme sulla costituzione e sul funzionamento del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale ai cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, si applicano a tutti gli enti ospedalieri i quali gestiscano, per la parte assistenziale di ricovero e cura, istituti o cliniche universitarie sotto il rapporto della convenzione o della clinicizzazione totale o parziale. I direttori di istituti o cliniche universitarie o comunque i professori di ruolo responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, considerati primari ospedalieri agli effetti ed in relazione alle attività assistenziali, sono membri di diritto del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale. Gli aiuti e gli assistenti delle stesse unità, divisioni e servizi, sono eletti, nel numero previsto dalla legge, dalle rispettive assemblee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;129#art-2

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