Art. 7

In vigore dal 8 mag 1969
Agli ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali generali. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché dalle norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;129#art-7

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