Art. 3

In vigore dal 20 ago 1970
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;1350#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo