Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 ago 1970
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;1350#art-3