Art. 4

In vigore dal 20 ago 1970
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969 SARAGAT SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 201. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;1350#art-4

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Art. 4 Istituzione di licei artistici autonomi dal 1 ottobre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo