Art. 1
In vigore dal 20 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente lo ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo organico degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e annessi licei artistici;
Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-70;
Visto il decreto interministeriale 1 settembre 1967, che stabilisce le cattedre, per le varie materie o gruppi di materie, dei licei artistici, le classi nelle quali il titolare è tenuto a insegnare e gli obblighi d'orario settimanale che ne derivano;
Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto i licei artistici autonomi di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno e Taranto;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti licei artistici autonomi nelle seguenti sedi: Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno, Taranto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;1350#art-1