Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 93
In vigore dal 28 feb 1969
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:
a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;
b) un quarto al fondo di riserva per spese impreviste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-93