Art. 93
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 93

94 / 112
In vigore dal 28 feb 1969
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato: a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza; b) un quarto al fondo di riserva per spese impreviste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-93