Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 93
94 / 112In vigore dal 28 feb 1969
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:
a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;
b) un quarto al fondo di riserva per spese impreviste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-93