Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 91
In vigore dal 28 feb 1969
Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione o il fondo finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.
Il conto finanziario è compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa.
Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.
Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attività e delle passività al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio. Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio classificate a seconda della causa che le determinano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-91