Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 90

In vigore dal 28 feb 1969
Fanno parte delle entrate ordinarie: 1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed urbani ed in quelli derivanti a censi, canoni, legati o da interessi di capitali; 2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea; 3) provento dei contributi per esercitazioni o di altra natura versati dagli studenti; 4) provento dei diritti di segreteria; 5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'istituto, di stampati, di tessere-libretto, di diplomi e simili; 6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi. Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati. Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-90

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Art. 90 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo