Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 90
In vigore dal 28 feb 1969
Fanno parte delle entrate ordinarie:
1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed urbani ed in quelli derivanti a censi, canoni, legati o da interessi di capitali;
2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea;
3) provento dei contributi per esercitazioni o di altra natura versati dagli studenti;
4) provento dei diritti di segreteria;
5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'istituto, di stampati, di tessere-libretto, di diplomi e simili;
6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.
Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati.
Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-90