Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 85

In vigore dal 28 feb 1969
Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità, e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-85

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Art. 85 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo