Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 85
In vigore dal 28 feb 1969
Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità, e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-85