Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 81

In vigore dal 28 feb 1969
Le scritture patrimoniali contengono tanti conti quanti sono i valori patrimoniali. Esse sono rappresentante: a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerle ed identificarle; b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.; c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi; d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio dei canoni, censi, legati, ecc. Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzioni degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'amministrazione per qualsiasi titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-81

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Art. 81 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo