Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 81
In vigore dal 28 feb 1969
Le scritture patrimoniali contengono tanti conti quanti sono i valori patrimoniali. Esse sono rappresentante:
a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerle ed identificarle;
b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;
c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;
d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio dei canoni, censi, legati, ecc.
Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzioni degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'amministrazione per qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-81