Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 82
In vigore dal 28 feb 1969
Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con l'indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.
Le variazioni e le trasformazioni per la consistenza del patrimonio mobiliare fruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico e di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui all'articolo precedente.
Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-82