Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 78

In vigore dal 28 feb 1969
L'istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini: 1) con le rendite del proprio patrimonio; 2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati; 3) col provento delle tasse e soprattasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti; 4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-78

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Art. 78 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo