Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo OTTAVO
Art. 78
In vigore dal 28 feb 1969
L'istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:
1) con le rendite del proprio patrimonio;
2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati;
3) col provento delle tasse e soprattasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-78