Art. 91
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 91

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In vigore dal 28 feb 1969
Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione o il fondo finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale. Il conto finanziario è compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa. Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti. Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attività e delle passività al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio. Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio classificate a seconda della causa che le determinano.
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