Art. 1
In vigore dal 8 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 luglio 1961, n. 570, con la quale viene istituita la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale di istruzione professionale per ciechi, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze;
Considerata la necessità di approvare lo schema di regolamento e gli speciali programmi di studio della scuola stessa già adottati in via sperimentale dall'anno scolastico 1961-62 secondo le norme contenute nel presente regolamento;
Ritenuta la necessità di procedere al riconoscimento ed al rilascio dei diplomi conseguiti nelle more della approvazione del regolamento medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per la sanità e per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati il regolamento nonché i programmi e gli orari di insegnamento della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale di istruzione professionale per ciechi, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, allegati al presente decreto.
I diplomi conseguiti dall'anno scolastico 1961-62, secondo le norme previste dal presente regolamento, sono riconosciuti validi agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 570.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1968
SARAGAT
MORO - GUI - MARIOTTI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 25. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-rd-1