Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 8 mar 1969
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge in materia scolastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-30