Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo VI

Art. 31

In vigore dal 8 mar 1969
Ai massaggiatori che, muniti del certificato di licenza della arte ausiliaria del massaggio conseguito nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349 e 31 maggio 1928, n. 1344 e nella scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, tramite il medico provinciale della provincia di residenza, ne facciano domanda entro 10 anni dalla pubblicazione della legge istitutiva della Scuola professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze, al medico provinciale di Firenze presentando i documenti di cui alle lettere a) o b) dell' della medesima legge, può essere rilasciato il diploma di stato di massofisioterapia, firmato dal medico provinciale di Firenze e dal presidente dell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-31

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Art. 31 Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo