Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo VI

Art. 32

In vigore dal 8 mar 1969
Gli aspiranti al titolo di massofisioterapia di cui all' della legge 5 luglio 1961, n. 570, che non possono produrre la documentazione prevista dalla lettera a) o dalla lettera b) dello stesso articolo, possono nei termini citati dalla lettera c) del medesimo; frequentare, facendone domanda alla presidenza dell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi del quale fa parte la scuola professionale in oggetto, un periodo di aggiornamento come previsto dalla medesima lettera c). La direzione della scuola regolerà a suo giudizio e previo parere del medico provinciale, il numero degli iscrivendi, la durata del periodo di aggiornamento dei corsi durante lo svolgimento dell'ordinario secondo corso della scuola. Coloro che dopo il periodo di aggiornamento supereranno l'esame di stato previsto dall' della legge citata, conseguiranno il titolo di massofisioterapista. I predetti sosterranno l'esame di stato insieme agli iscritti al corso normale. I partecipanti a detti periodi di aggiornamento restano esterni al convitto dell'istituto, salvo diversa possibilità del medesimo. Firenze, addì 10 luglio 1963 Il commissario governativo: prof. Aldo FRANCESCHINI Il preside: dott. Vincenzo VENTURA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione: GUI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-32

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