Art. 4

In vigore dal 11 giu 1968
Le domande per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine debbono essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di registrazione internazionale fissata dal regolamento per l'esecuzione dell'Accordo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 156. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;655#art-4

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Art. 4 Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione Internazionale. — Testo vigente | Portale Normativo