Art. 1
In vigore dal 11 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurale relative;
Considerato che, al fine suddetto, è necessario provvedere ad attuare le disposizioni dell'art. 5 dell'Accordo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Le domande per ottenere la registrazione internazionale delle denominazioni di origine di prodotti debbono essere presentate all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno titolo per presentare le domande di cui al comma precedente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso delle denominazioni di origine nel territorio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;655#art-1