Art. 3

In vigore dal 11 giu 1968
Al fine di dichiarare, nel termine stabilito dal punto 3 dell'art. 5 dell'Accordo, il rifiuto eventuale della protezione di una denominazione di origine, notificata dall'Ufficio internazionale di Ginevra, l'Ufficio centrale brevetti porta a conoscenza degli interessati le notificazioni di denominazioni di origine, mediante immediata comunicazione della notificazione della registrazione alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e mediante una inserzione per estratto della notificazione stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;655#art-3

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