Art. 2
In vigore dal 11 giu 1968
Per l'accertamento del titolo giuridico che riconosce la protezione all'interno delle denominazioni di origine per le quali è richiesta la registrazione internazionale, l'Ufficio centrale brevetti chiede il parere delle amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;655#art-2