Art. 5

In vigore dal 1 mar 1968
Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - PRETI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 27. - GRECO
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