Art. 3
In vigore dal 1 mar 1968
Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei rappresentanti delle competenti intendenze di finanza.
I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione, a favore della Regione, dei beni ad essa consegnati.
Gli adempimenti, di cui al precedente comma, saranno eseguiti su istanza del Presidente della giunta regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1401#art-3