Art. 4
In vigore dal 1 mar 1968
Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui allo , ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i loro arredi.
I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1401#art-4