Art. 2

In vigore dal 1 mar 1968
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della giunta regionale ed al Ministero delle finanze, per le eventuali osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo precedente. Per ciascuno dei beni indicati alla lettera b) dell'articolo precedente, lo stato di consistenza sarà trasmesso entro un mese dall'accertamento previsto alla stessa lettera b). Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1401#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili. — Testo vigente | Portale Normativo