Art. 5
In vigore dal 22 set 1967
I rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica chiamati a far parte degli organi deliberativi di enti ed istituti nella prima applicazione del presente decreto cesseranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti gli organi stessi alla scadenza del normale periodo di durata di questi ultimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 2 agosto 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - BO - RESTIVO - MANCINI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 37. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;775#art-5