Art. 4

In vigore dal 22 set 1967
Alla nomina dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica negli organi deliberativi degli enti ed istituti di cui ai precedenti articoli, si procede secondo le norme vigenti per i singoli enti ed istituti, previa designazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;775#art-4

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