Art. 2

In vigore dal 22 set 1967
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi competenti provvederanno a modificare gli statuti degli enti appresso indicati, al fine di inserire nei rispettivi Consigli di amministrazione un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica: Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie; Ente autonomo di gestione per le aziende termali; Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;775#art-2

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