Art. 1

In vigore dal 22 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta: . Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica: Istituto nazionale delle assicurazioni; Istituto per la ricostruzione industriale; Istituto nazionale della previdenza sociale; Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie; Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale; Ente delta padano, Ente di sviluppo; Ente di sviluppo in Campania; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo nell'Umbria; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo; Ente nazionale assistenza lavoratori. Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;775#art-1

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