Art. 1
In vigore dal 22 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Istituto per la ricostruzione industriale;
Istituto nazionale della previdenza sociale;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
Ente delta padano, Ente di sviluppo;
Ente di sviluppo in Campania;
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;
Ente di sviluppo nelle Marche;
Ente di sviluppo nell'Umbria;
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo;
Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio;
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria;
Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo;
Ente nazionale assistenza lavoratori.
Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;775#art-1