Art. 4
In vigore dal 21 set 1967
Fino a quando non verranno posti in uso i nuovi fogli in conformità alle disposizioni del presente decreto, la Società italiana degli Autori ed Editori provvederà ad indicare i dati previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, riportandoli nella parte del registro attualmente in uso riservata alle annotazioni riguardanti i singoli film.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - GUI - ANDREOTTI - TOLLOY - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 27. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-4