Art. 4

In vigore dal 21 set 1967
Fino a quando non verranno posti in uso i nuovi fogli in conformità alle disposizioni del presente decreto, la Società italiana degli Autori ed Editori provvederà ad indicare i dati previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, riportandoli nella parte del registro attualmente in uso riservata alle annotazioni riguardanti i singoli film. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - GUI - ANDREOTTI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 27. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, in materia di pubblico registro cinematografico. — Testo vigente | Portale Normativo