Art. 3
In vigore dal 21 set 1967
I fogli con le indicazioni di cui agli allegati II-A, II-B e II-C, di cui al precedente , dovranno essere posti in uso dalla Società italiana degli Autori ed Editori, per la tenuta del pubblico registro cinematografico, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-3