Art. 2
In vigore dal 21 set 1967
I fogli del pubblico registro cinematografico, compresi i fogli di seguito eventualmente occorrenti per i dati suppletivi e per le annotazioni degli atti riguardanti i singoli film, devono essere impaginati a registro e rilegati in volume, devono essere progressivamente numerati e preventivamente sottoposti al visto dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'atto della apposizione di tale visto, sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicati il tipo e il quantitativo dei fogli sottoposti al visto, con la specifica della numerazione progressiva dei fogli stessi.
La Società italiana degli Autori ed Editori cura la tenuta di uno schedario, costituito da schede mobili nelle quali vengono trascritti, su copia conforme e aventi il valore risultante dall'art. 30 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, tutti i dati contenuti nei fogli del pubblico registro cinematografico relativi ai singoli film.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-2