Art. 1

In vigore dal 21 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458; Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237; Visto l'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: . Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, è sostituito dal seguente: "Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C, per i film di attualità".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo