Art. 1
In vigore dal 21 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458;
Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237;
Visto l'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
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Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, è sostituito dal seguente:
"Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C, per i film di attualità".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;773#art-1