Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo VI
Art. 30
In vigore dal 28 mar 1982
Insegnamenti fondamentali:
1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica - corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.
Insegnamenti complementari:
1) economia politica - corso elementare;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) statistica metodologica;
5) calcolo delle probabilità;
6) statistica aziendale e analisi di mercato;
7) controllo statistico delle qualità e statistica
industriale;
8) programmazione ed interpretazione statistica degli
esperimenti;
9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
10) sistemi informativi;
11) diritto regionale e degli enti locali;
12) finanza degli enti locali;
13) matematica finanziaria e attuariale;
14) economia d'azienda;
15) geometria analitica;
16) economia regionale.
Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e uperato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
- Il D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 30. - Ai professori di ruolo straordinari, ordinari o associati si applicano le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico e il trattamento economico vigente per i corrispondenti professori di ruolo statali ed e' loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza. I professori di ruolo straordinari, ordinari e associati trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da universita' o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Universita', con l'anzianita' e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-30