Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo V
Art. 27
In vigore dal 15 set 1981
Gli insegnamenti del corso di laurea in economia politica sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali obbligatori:
1. Matematica;
2. Sociologia;
3. Istituzioni di diritto privato;
4. Istituzioni di diritto pubblico;
5. - 6. Economia politica I e II;
7. Storia economica;
8. Statistica metodologica;
9. Economia aziendale;
10. Metodi matematici di analisi economica;
11. Econometrica;
12. Diritto commerciale;
13. Storia del pensiero economico;
14. Scienza delle finanze;
15. Politica economica e finanziaria.
Insegnamenti complementari:
1. Economia politica (corso progredito);
2. Economia e politica del lavoro;
3. Economia e politica industriale;
4. Economia e politica agraria;
5. Economia e politica dei trasporti;
6. Teoria e politica monetaria;
7....;
8. Economia internazionale;
9. Sistemi economici comparati;
10. Sistemi fiscali comparati;
11. Programmazione dei sistemi economici;
12. Problemi dello sviluppo economico;
13. Economia regionale;
14. Tecnologia dei processi produttivi;
15. Economia dell'automazione dei processi produttivi;
16. Geografia economica;
17. Urbanistica;
18. Metodologia delle scienze sociali;
19. Statistica metodologica: corso progredito;
20....;
21. Calcolo automatico;
22. Econometrica: corso progredito;
23. Demografia;
24. Contabilità nazionale;
25....;
26.
27. Diritto tributario;
28. Diritto industriale;
29. Diritto internazionale;
30. Storia delle dottrine politiche e sociali;
31....;
32. Storia economica: corso monografico;
33....;
34. Sociologia urbana e rurale;
35. Sociologia industriale e del lavoro;
36. Sociologia delle organizzazioni complesse;
37. Sistemi sociali comparati.
ragioneria generale ed applicata (corso propedeutico);
ragioneria generale ed applicata (corso progredito);
tecnica del commercio internazionale;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnica e ordinamento delle borse;
organizzazione aziendale;
elaboratori elettronici;
tecnica professionale;
economia delle comunità europee;
diritto del lavoro;
diritto della sicurezza sociale;
diritto dell'economia;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle
comunità
europee;
diritto fallimentare;
diritto bancario;
diritto agrario.
diritto privato comparato;
diritto penale commerciale;
diritto delle Comunità europee;
economia monetaria internazionale;
economia montana e forestale;
finanza aziendale;
finanza degli enti locali;
matematica finanziaria e attuariale;
ricerca operativa;
ragioneria pubblica;
statistica;
statistica aziendale;
statistica economica;
sistemi informativi;
sistemi economici comparati;
economia monetaria e creditizia;
economia del settore pubblico;
revisione e certificazione di bilancio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicemnre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art.3) che e' soppresso l'insegnamento complementare di sistemi economici e sociali comparati. Ha inoltre disposto (con l'art.5) che "Il primo comma dell'art. 32 e' modificato nel senso che dopo la parola "istituti scientifici" sono inserite le seguenti "dei dipartimenti". Nello stesso articolo il secondo comma e' modificato nel senso che dopo le parole "all'istituto" sono inserite le seguenti "al dipartimento"." Ha inoltre disposto (con l'art.6) che "L'art. 53 e' sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-27