Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo VI
Art. 29
In vigore dal 28 mar 1982
È istituita presso la facoltà di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica.
Essa ha la durata di due anni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
- Il D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 29. - L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori ordinari, straordinari e associati. L'organico dei posti di professore straordinario e ordinario e' determinato dalla tabella I annessa al presente statuto. L'organico dei posti di professore associato e' determinato dalla tabella II annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti vacanti di professore di ruolo straordinario, ordinario e associato si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei predetti professori sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facolta', con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Universita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-29