Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo VI
Art. 34
In vigore dal 15 set 1981
Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, delibera la creazione e l'eventuale soppressione degli istituti scientifici e dei laboratori di ricerca o per gruppi di discipline affini previste dall'ordinamento degli studi.
L'incarico della direzione di tali istituti o laboratori pluricattedre è conferito annualmente dal rettore, sentito il consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico ad uno dei professori che impartisce l'insegnamento ufficiale di una delle discipline che fanno capo all'istituto o al laboratorio stesso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-34